Lo statuto di T’AIUTIAMO


TITOLO I

DENOMINAZIONE –  SEDE – SCOPO

ARTICOLO 1°
T’AIUTIAMO è un’associazione di utenti e consumatori che agisce ed opera nel rispetto dei dettami della legge 11 agosto 1991 n. 266 senza scopo di lucro a base democratica e partecipativa, perseguente obiettivi di solidarietà e tutela sociale, costituita ai sensi dell’art. 36 c.c., avente sede in Calco (Lc) Via Nazionale, 85.

ARTICOLO 2°
Essa si propone di informare, educare ed assistere i consumatori e gli utenti (al fine di evitare loro, grazie ad appropriati strumenti tecnici e formativi) ad una maggiore conoscenza dei propri diritti per prevenire e tutelarli da abusi negli ambiti economici, finanziari e giuridici in genere.
T’AIUTIAMO opera per:
- promuovere ed assicurare sul piano informativo, la tutela dei diritti fondamentali dell’utente e dei consumatori;
- promuovere l’educazione del consumatore e dell’utente al fine di garantirgli la tutela nei rapporti di natura contrattuale concernenti servizi finanziari e creditizi al fine di prevenire il fenomeno sociale dell’usura e del sovraindebitamento e di tutte quelle forme di approfittamento e/o vessatorie economico-finanziarie;
- promuovere manifestazioni ed iniziative quali convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari di informazione, di educazione;
- promuovere e realizzare corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione, orientati alla tutela dei consumatori e degli utenti;
- promuovere l’assistenza diretta dei consumatori e degli utenti nelle controversie anche attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria (civile e penale) e amministrativa sia con azioni individuali sia con azioni collettive, promuovere l’informazione, la formazione e l’educazione al consumo dei beni e dei servizi attraverso la pubblicazione di articoli, riviste, saggi, guide informative, libri sia in modalità tradizionale cartacea sia a mezzo web;
- profilare l’associato attraverso la compilazione di un questionario che permetterà di intuire le necessità (o le opportunità) di cui il socio può essere informato.
Gli utenti dell’associazione T’AIUTIAMO costituiscono una comunità collaborativa, in cui tutti i membri ponendo a fattor comune esperienza, impegno e comunicazione sui numerosi problemi giuridici, economici e finanziari, coordinano i propri sforzi con lo scopo di sviluppare appunto conoscenza evoluta e azione di tutela comune e libera.
A tal fine, nel rispetto delle disposizioni tutte di leggi vigenti, svolgerà ogni attività compatibile ed atta al raggiungimento dello scopo sociale anche sotto il profilo di contatti e di conoscenza fra i suoi associati, nonché con altre organizzazioni, anche di altri Paesi, aventi lo stesso scopo.

TITOLO II

SOCI – ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO – SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 3°
Può essere socio di T’AIUTIAMO qualsiasi persona fisica, giuridica od anche Associazione, interessata allo scopo e alle logiche dell’associazione.

ARTICOLO 4°
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) ordinari;
b) sostenitori;
c) fondatori.
L’assemblea decide di anno in anno le quote che ogni categoria di soci dovrà versare nella cassa comune.

ARTICOLO 5°
Gli interessati debbono presentare domanda di iscrizione per divenire soci ordinari, sostenitori o fondatori, versando la relativa quota.
Le domande vengono esaminate ed approvate dall’assemblea.
La delibera dell’assemblea sulla domanda di iscrizione viene comunicata all’interessato solo se negativa, senza obbligo di motivazione, entro tre mesi dalla presentazione, con contemporanea restituzione delle quote versate al netto delle spese postali.
L’iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda.

ARTICOLO 6°
La qualifica di socio si perde:
- per volontaria rinunzia;
- per morosità;
- per radiazione, deliberata dai competenti organi sociali per gravi motivi morali o disciplinari;
- per morte del socio persona fisica o messa in liquidazione o fallimento del socio persona giuridica od Associazione.
La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all’Associazione;

ARTICOLO 7°
Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell’Associazione ovvero manca ai suoi doveri è passibile di:
a) richiamo scritto da parte del Presidente;
b) sospensione da uno a tre mesi;
c) radiazione.
Contro il provvedimento disciplinare di radiazione è ammesso ricorso ad un giurì d’onore di tre membri, che verrà all’uopo nominato dalla prima Assemblea successiva, all’emanazione del provvedimento.

TITOLO III

ORDINAMENTO

ARTICOLO 8°
Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’assemblea dei soci;
b) Il presidente;
c) Il segretario – tesoriere;
d) Il presidente onorario

ARTICOLO 9°
L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno.
Essa viene convocata in seduta ordinaria una volta all’anno, nella località e nella data fissate dal Presidente, con un preavviso di almeno 15 giorni. L’Assemblea elegge nel suo seno un Presidente di Assemblea ed un Segretario; quest’ultimo con il compito di redigere il verbale.
Il Presidente Onorario, scelto fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell’affermazione dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea dei Soci con voto palese.

ARTICOLO 10°
Nel caso di necessità è sempre possibile convocare, con il medesimo preavviso, una seduta straordinaria.

ARTICOLO 11°
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci intervenuti e si intende regolarmente costituita:
- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, almeno 2 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio, avente diritto d’assistere all’assemblea, può rappresentare, per delega scritta, fino a 3 soci effettivi.

ARTICOLO 12°
L’Assemblea dei Soci, oltre alle altre incombenze previste dal presente Statuto,
- approva, con la maggioranza di cui al successivo art. 21, eventuali modifiche dello Statuto;
- approva i conti preventivo e consuntivo annuali;
- delibera su qualsiasi argomento interessante la vita dell’Associazione stessa.
Le delibere dell’Assemblea, ove non sia diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza dei presenti. L’ordine del giorno viene stabilito dal Presidente.

ARTICOLO 13°
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti di legge. Tiene, congiuntamente con il Segretario-Tesoriere, l’Amministrazione del fondo comune, riscuotendo le entrate e pagando le spese inerenti allo svolgimento dell’attività associativa.

ARTICOLO 14°
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni dello stesso vengono esercitate dal socio più anziano presente in Assemblea.

ARTICOLO 15°
Il Segretario-Tesoriere viene nominato dall’Assemblea e scelto fra i propri membri.
Egli, congiuntamente con il Presidente, amministra il fondo comune;
- tiene aggiornato il registro dei soci;
- redige il verbale delle riunioni dell’Assemblea.
 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 16°
L’anno sociale ha inizio il primo gennaio e fine il 31 Dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 17°
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 18°
Il fondo comune è costituito:
a) dalle quote di iscrizione e da quelle annuali di associazione;
b) dagli eventuali contributi donazione, lasciti, elargizioni, oblazioni;
c) dalla rendita del fondo sociale.

ARTICOLO 19°
La quota di iscrizione e quella sociale annua vengono stabilite dal Presidente, con delibera da sottoporsi per la conferma alla prima Assemblea dei soci.

ARTICOLO 20°
Il conto preventivo e consuntivo annuale redatti dal Presidente e dal Segretario Tesoriere vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

TITOLO V

MODIFICHE ALLO STATUTO

ARTICOLO 21°
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente o da almeno 7 soci effettivi. Esse vanno inserite all’ordine del giorno della prima assemblea successiva. Le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favo-revole di almeno 3/4 dei soci effettivi in-tervenuti all’Assemblea e sempre che tale aliquota rappresenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO VI

VARIE

ARTICOLO 22°
L’appartenenza all’Associazione viene comprovata dalla tessera sociale rilasciata all’atto dell’iscrizione.
Per tutti i soci, essa andrà convalidata annualmente.

ARTICOLO 23°
Per quanto non sia stato espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato.

ARTICOLO 24°
L’Associazione è costituita a tempo illimitato.
Essa potrà essere sciolta solo per unanime volontà di almeno tutti i soci effettivi meno uno.

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